Art. 14.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

      1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e sono destinate ai centri ippici di cui all'articolo 12.
      2. Il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, determina i criteri di ripartizione delle entrate tenendo conto in ogni

 

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caso del numero degli equi i affidati ad associazioni, a enti o a centri ippici diversi da quelli individuati ai sensi del medesimo comma.
      3. Entro il 30 novembre di ogni anno le somme di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.