1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e sono destinate ai centri ippici di cui all'articolo 12.
2. Il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, determina i criteri di ripartizione delle entrate tenendo conto in ogni